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In Gazzetta Ufficiale la normativa per richiedere il rimborso dei viaggi

Per tutti i tesserati, gli atleti e gli addetti ai lavori che avessero acquistato titoli di viaggio per  esigenze professionali o sportive e che fossero stati costretti ad annullarli per l’emergenza COVID-19 (nuovo coronavirus) in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge del 2 marzo 2020 dove all’art.28 sono elencate tutte le modalità e soprattutto i casi nei quali il titolo di viaggio annullato può essere rimborsato. Di seguito un estratto del testo dell’art. 28 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

Art. 28 - Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta  in relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati: e) dai soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti provvedimenti; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione  della  situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
  2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al  medesimo  comma  1  allegando  il titolo di  viaggio  e,  nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella  medesima  lettera e)Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del  corso  o  della procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell'iniziativa   o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui  al comma 1, lettera f).  
  3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di  pari  importo  da utilizzare entro un anno dall'emissione.  
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato  acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

  1. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2,lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  il  rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di  un  voucher  di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

 

Testo completo Decreto Legge  2 marzo 2020, n. 9