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Sportello Fiscale

Analisi misure economiche di interesse per le Associazioni e Società sportive

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 70, il tanto atteso il c.d. “Decreto Cura Italia”, che contiene una serie di provvedimenti a favore delle persone fisiche e delle imprese, profit e non profit.

Tra i provvedimenti che possono interessare il mondo sportivo dilettantistico e del non profit segnaliamo:

Nei prossimi giorni approfondiremo i singoli articoli contenuti nel Decreto. La disposizione più attesa per i sodalizi sportivi è certamente quella contenuta nell’art. 96 che prevede un’indennità di 600 euro a favore dei collaboratori sportivi:

Art.96   (Indennità collaboratori sportivi)

  1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Da una prima lettura gli elementi che emergono sono:

La domanda dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a. che ,  “sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)”  istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro il 1 aprile 2020 saranno individuate le modalità di presentazione delle domande definiti i criteri di gestione del fondo di 50 milioni di euro e le forme di controllo e monitoraggio.

Sport e salute SPA ha inoltre pubblicato sul suo sito il documento: DECRETO-LEGGE "CURA ITALIA" - Misure di sostegno al sistema sportivo nell'emergenza Coronavirus. Tale documento  contiene le norme di principale interesse per il mondo sportivo di cui al Decreto Legge Marzo 2020, N. 18.

In allegato il testo integrale.

Documento di sintesi DL 18/2020

  pdf Testo Gazzetta Ufficiale, serie generale 70/2020

Guida dell'Agenzia dell'Entrate alle misure del DL "Cura Italia"

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