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Sportello Fiscale

Sport e detrazioni: dal 1 gennaio 2020 solo se effettuate con pagamenti tracciabili

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La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160) cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), indicate dall’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi e in altre disposizioni normative.

Le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

A partire dal 1 gennaio 2020 per le spese indicate nell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) è consentita la detrazione dall’IRPEF solo se tali spese sono effettuate con pagamenti tracciabili.

In altri termini, il pagamento effettuato in contanti (chiaramente sempre possibile) non consente più il “risparmio fiscale” del 19% nei limiti previsti dalla norma di riferimento.

Pagamenti tracciabili: carte, bonifici e assegni

L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 richiamato dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:

In ogni caso la modifica normativa alle modalità di pagamento comporta l’introduzione di una importante rivoluzione comportamentale per i contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19% a conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile.

Le spese detraibili in ambito sportivo

Tra le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR, di interesse per le associazioni e società ricordiamo:

Sono previste due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili per

 Il testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili

Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola:

  1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazionedall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
  2. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie

Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro

La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”. La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1.

La detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi

Con l’occasione ricordiamo in cosa consiste la detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi.

La Legge Finanziaria per l’anno 2007, al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.

Tali costi sono pertanto qualificati come oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1°, lettera i-quinquies del Tuir.

La detrazione è pari al 19% della somma pagata e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l’anno.

Con il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Soggetti interessati

Possono garantire l’accesso all’agevolazione fiscale le organizzazioni sportive che promuovono la pratica sportiva dilettantistica.

Al fine di garantire un ampio ricorso da parte delle famiglie a questo tipo di incentivo nel provvedimento si è optato per una definizione piuttosto ampia di pratica sportiva.

In tal senso il Decreto chiarisce che:

  1. per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
  2. per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Ne deriva, pertanto, che l’agevolazione spetta sia nel caso in cui l’attività sia gestita da enti soggetti dell’ordinamento sportivo (non profit quali associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche ) che da enti gestiti in forma di impresa  e per fini di lucro.

Modalità di documentazione della spesa sostenuta

Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi:

  1. i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo (denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, e codice fiscale);
  2. la causale del pagamento;
  3. l’attività sportiva esercitata;
  4. l’importo pagato per la prestazione resa;
  5. i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 LA DETRAZIONE SPETTA SOLO SE IL PAGAMENTO E’ EFFETTUATO CON MEZZI TRACCIABILI

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture sportive, è corretto considerare gli importi pagati prima che il ragazzo abbia compiuto gli anni 18 anche se nel corso dell’anno viene raggiunta la maggiore età.

Al riguardo la C.M. 4.4.2008, n. 34/E precisa che, con riferimento al requisito dell’età, in considerazione del principio di unità del periodo d’imposta (pur in assenza di una specificazione normativa) lo stesso ricorra purché sussista anche per una sola parte del periodo d’imposta. Inoltre, possono essere portate in detrazione anche le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, anche di durata inferiore all’anno, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, sostenute per ciascun ragazzo (figlio o altro familiare a carico) di età compresa tra 5 e 18 anni.

L’importo da portare in detrazione non deve essere superiore ad euro 210,00 per ciascun ragazzo per ogni anno solare. Tale importo, quindi, non deve risultare superiore all’ammontare massimo della detrazione spettante (euro  210,00) riferito a ciascun figlio o familiare a carico moltiplicato per il numero dei familiari a carico di età compresa tra 5 e 18 anni.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi che non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

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