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Sportello Fiscale

Obblighi di trasparenza e pubblicità per le ASD e SSD

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La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017) all’art.1 dal comma 125 al 127 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni‚ le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni devono pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente. 

Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che‚ nel periodo annuale considerato‚ abbiano ricevuto sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e vantaggi economici inferiori a 10.000 euro.

Soggetti obbligati

Sono tenute a questo nuovo adempimento anche le associazioni e società sportive dilettantistiche se nel 2018 hanno ricevuto per importi superiori a € 10.000:

sono incluse anche le somme percepite a titolo di cinque per mille

In tal caso le associazioni sportive dilettantistiche devono, entro il 28 febbraio 2019, pubblicare nel proprio sito web o portale digitale (o, in mancanza del sito, sulla propria pagina Facebook) le seguenti informazioni:

mentre le società sportive dilettantistiche assolvono a tali obblighi inserendo tali informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme alle amministrazioni che hanno erogato il contributo entro tre mesi (a decorrere dal 28 febbraio).

Alcune precisazioni:

Si rimanda alla circolare ministeriale n°2 per maggiori approfondimenti - Circolare

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