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Sportello Fiscale

5 per mille 2018: presentazione entro il 2 luglio 2018 della dichiarazione sostitutiva

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Dopo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate degli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie del 5 per mille 2018, la prossima data da ricordare è il 2 luglio 2018, l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio.


Questo adempimento riguarda:



LE ASD CHE GIA’ PRESENTI NELL’ELENCO PERMANENTE CHE NON HANNO VARIATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON DEVONO PRESENTARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


 


Nuova iscrizione


Il legale rappresentante delle Asd che si iscrive per la prima volta deve inviare entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno sabato) al CONI territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio su modello conforme a quello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità


Cambio del rappresentante legale rispetto al 2017


La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all'esercizio precedente. Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno sabato) al CONI territorialmente competente una nuova dichiarazione sostitutiva indicando la data della sua nomina, quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità.


Indicazioni sulla compilazione


Nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall’Agenzia delle Entrate viene richiesto anche di indicare che “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n…….”. In un avviso pubblicato dal CONI  sulla pagina  http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.htmlIl CONI viene chiarito che   “le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il nuovo applicativo “Registro 2.0” non prevede l’assegnazione del “numero di iscrizione al Registro”.


Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio


Ricordiamo che le ASD che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere, al momento di presentazione della domanda,  i seguenti requisiti:



Allegati


Dichiarazione sostitutiva

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