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Area Tecnica

Chiarimenti sulla prova di certificazione delle conoscenze tecniche WDSF

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Relativamente alla prova di Certificazione delle conoscenze tecniche ed allineamento al sistema educativo WDSF per giudici di gara (pubblicata on line il 28.02.2019) si chiarisce che:

- premesso che è compito precipuo della Federazione la tutela dell’atleta mediante la certificazione della adeguatezza e preparazione del corpo giudicante per il ruolo a cui è chiamato;

- premesso sino ad oggi i corsi di qualificazione e aggiornamento hanno potuto essere svolti anche in altre nazioni per cui la FIDS non ha avuto alcun ruolo nel controllo dell’attuazione dei protocolli di qualità;

- atteso che i nuovi testi della WDSF, su cui già i giudici hanno dovuto formarsi al fine della preparazione per le licenze internazionali sono stati adottati dalla Federazione Internazionale da anni e pertanto devono essere patrimonio di conoscenza obbligatoria da parte dei giudici per cui non necessita alcun addizionale tempo di preparazione;

- che la FIDS ha adottato tali testi soltanto due anni orsono e intende verificare la reale formazione, aggiornamento mediante semplice interrogazione in inglese (la lingua di base della WDSF) su una materia che DEVE essere conosciuta da parte di chi ha l’intenzione di continuare a svolgere il ruolo di giudice garantendo agli atleti che entrambe le discipline componenti l’abilitazione (Danze Standard e Danze Latino Americane) siano patrimonio di agevole conoscenza da parte del giudice-candidato.

- che il non superamento dell’esame o l’assenza a tale sessione non comporta l’immediata sospensione della licenza ma la necessità di rimediare per potere rinnovare nella stagione 2019-2020. Nello specifico le attuali posizioni rimangono attive e seguono il normale iter WDSF per la validità sino alla data del 31 agosto 2019;

- che la FIDS predisporrà procedura per il recupero di tale sessione per chi non potesse partecipare o non superasse la prova di cui verranno comunicate a suo tempo modalità e tempistiche;

Questo comunicato a risposta delle e-mail ricevute da parte di tesserati che hanno segnalato la propria preoccupazione causata dal non avere preso adeguatamente in considerazione che in ogni campo della formazione l’aggiornamento e le conseguenti prove di valutazione nel merito di tale attività sono normali. Si ricorda che l’art. 7 del Regolamento del Settore Arbitrale federale recita testualmente “il mantenimento dell’iscrizione all’albo (abilitazione) nelle stagioni sportive successive a quella di acquisizione della qualifica è soggetto alla frequenza delle attività formative, di aggiornamento e VERIFICA previste annualmente dalla CNA”.

Si sottolinea l’importanza di acquisire i concetti di QUALIFICA ed ABILITAZIONE che sono disgiunti nella necessaria volontà della FIDS di garantire giudici qualificati, aggiornati e all’altezza del ruolo che sono chiamati a compiere su cui si basa l’attività agonistica federale.

Per concludere si ritiene infondata qualsiasi pretesa inerente al “lavoro” di insegnante scaturente dalla titolarità di licenze internazionali o di eventuali limitazioni valutato che, come i tesserati ben conoscono, sono normate da regole inerenti la redenzione del conflitto di interessi.

 

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