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La Federazione

Formazione del Club Azzurro. Comunicato ufficiale

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In risposta alle richieste di informazione da parte di alcuni tesserati, il Presidente ed il Consiglio Federale intendono specificare le modalità di formazione del Club Azzurro.

E’ opportuno premettere che, com’è noto, il 26 aprile, attraverso proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedeva l’inizio dell’attività sportiva di alto livello dal 3 maggio, in coincidenza con la cd. fase 2. In particolare, l’art. 1 comma 1 lettera g) prevede che:

“g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

Allo stesso modo le Linee Guida pubblicate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimarcano lo stesso criterio definito dal DPCM e costituiscono insieme ad esso fonte primaria di ogni comportamento.

Prima di addentrarsi nelle specifiche delle scelte operate dal Consiglio Federale, occorre non perdere di vista che l’emergenza epidemiologica, la sua gravità quindi la grande estensione di soggetti coinvolti nelle misure restrittive ha obbligato gli enti governativi a prevedere una fase di ripresa graduale e limitata delle attività tra cui quelle sportive. Alla base infatti di tale scelta c’è un controllo contingentato del numero di possibili individui che possono riprendere a svolgere talune attività. Sarebbe stato infatti impensabile operare una riapertura totale del movimento sportivo.

Addirittura, il DPCM prevede l’inizio dell’attività di allenamento individuale per gli atleti di interesse nazionale in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Siamo tutti pertanto consapevoli che le prime manifestazioni nazionali o internazionali saranno, probabilmente, calendarizzate a partire dal mese di settembre/ottobre.

Ciò detto e premesso, prendiamo in considerazione il testo dell’art.1 del Regolamento degli Atleti Azzurri che recita:

“Art. 1 – Definizioni di Atleta Azzurro e Atleta d’Interesse Nazionale

1.1 Acquisiscono la qualifica di “Azzurri” gli atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di danza sportiva che prendono parte, su convocazione, a manifestazioni internazionali indette dal CIO, dal CONI, dalla FIDS e dagli organismi internazionali da essa riconosciuti.

1.2 Acquisiscono la qualifica di “Atleta d’Interesse Nazionale” gli atleti che risultano anche in una sola delle seguenti condizioni:

1.3 Le qualifiche di “Azzurri” e di “Atleti d’interesse Nazionale” permangono fino al termine dell’anno solare nel quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dalla attività nazionale. Decadono inoltre se vengono meno i requisiti previsti al punto  1.2. Le qualifiche vengono inoltre sospese, in caso di rifiuto o di positività ai controlli antidoping. La qualifica di atleta azzurro costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nella applicazione delle relative sanzioni. Gli atleti azzurri hanno il diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo tricolore che verrà loro donato dalla Federazione con l’indicazione dell’anno di nomina….omissis.”

Alla luce di quanto sopra evidenziato è evidente che la lista che riporta gli atleti di interesse nazionale è stata composta nel pieno rispetto delle norme su menzionate, dal momento che  all’art. 1 punto 1.3 si precisa, come se se ne ravvisasse la necessità, che le nomine di appartenenza di atleti al suddetto elenco hanno validità coincidente con l’anno solare.

Tale adozione, comune alla maggioranza dei regolamenti analoghi di altre federazioni olimpiche, risiede nella tipologia di attività svolta dalle federazioni internazionali: esse infatti adottano una stagione sportiva che, a differenza di quella italiana, ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre. Allo stesso modo la durata del tesseramento WDSF, IDO e WRRC (tra le federazioni più importanti a cui la FIDS aderisce) coincide con l’anno solare; non per nulla i titoli internazionali (Campionati del Mondo, Coppe del Mondo, Campionati Europei e Coppe d’Europa) hanno validità per l’anno solare.

Ciò significa , quindi, che al 31 dicembre di ciascun anno avviene l’azzeramento degli atleti di interesse nazionale (cd. Club Azzurro) per poi essere alimentata dal 1° gennaio con le competizioni individuate dal Consiglio Federale per ciascun anno (nel 2020 si fa riferimento al Campionato Italiano Assoluto, alla SuperCoppa Italia Seniores, Contest e Concorso d’Italia).

Rientra, poi, nella  discrezionalità del Consiglio Federale l’individuazione di categorie e discipline ammesse alle competizioni sopra individuate e di conseguenza i criteri di scelta (ad esempio il numero di unità competitive da inserire tra gli atleti di interesse nazionale).

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