images/medium/Gazzetta_big.jpg
La Federazione

Collaboratori sportivi: informazioni sull'indennità di cui all'art. 96 del DL "Cura Italia"

Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”).

Tra le misure a sostegno del mondo sportivo, l’articolo 96 prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo, riconosciuto una tantum, con molta probabilità sarà “replicato” nel Decreto Aprile, il pacchetto di misure che il governo ha annunciato per il prossimo mese. Ad anticiparlo è stata la stessa ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo durante la conferenza stampa di presentazione del DL Cura Italia, che dedica l’articolo 96 proprio a chi opera nel mondo dello sport.

L’indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto "Cura Italia". Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Gli interessati dovranno presentare alla società Sport e Salute la domanda e la documentazione necessaria per certificare i due requisiti fondamentali:

Le richieste del bonus di 600 euro saranno gestite dall’ente in ordine cronologico, tenendo conto anche dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi ricevuto dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Non appena emanato il decreto, sarà data pubblicazione sul sito insieme alle modalità di presentazione delle domande.

Si precisa che, alla data del 27 marzo 2020, non essendo ancora stato emanato il relativo decreto, non esiste alcun modulo di presentazione della domanda o format di autocertificazione e che, per presentare la domanda, occorrerà attendere le modalità che la società Sport e Salute pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

La società Sport e Salute ha comunque attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu.

In attesa del decreto del MEF, si ritiene opportuno che i collaboratori sportivi interessati al provvedimento preparino, al fine di comprovare la veridicità di quanto dichiarabile in sede di autocertificazione, la seguente documentazione:

- Copia delle lettere di incarico/contratti in essere per la corrente stagione sportiva ed in essere al 23/02/2020;
- Copia del tesseramento;
- Se si opera in una Asd/Ssd, copia di iscrizione al registro CONI della stessa co indicazione del numero di affiliazione presso la FIDS;
- Attestazione da parte del legale rappresentante della Asd/Ssd della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23/02/2020.

 

Le misure per i collaboratori sportivi titolari di partita iva

L’indennità di 600 euro per il mese di marzo è prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita iva. L’indennità verrà erogata da INPS e non concorre alla formazione del reddito.

L’art. 27 del Decreto per i titolari di partita iva iscritti alla Gestione separata INPS ( di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33), richiede le seguenti condizioni :

L’art. 38 del Decreto per gli sportivi dilettanti titolari di partita iva iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo -INPS gestione ex ENPALS richiede :

 

- LE NORME -

Art. 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art.38 - Indennità lavoratori dello spettacolo

  1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che non hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.

Art.96 - Indennità collaboratori sportivi

  1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
  3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Allegati

Documento di sintesi DL 18/2020

pdf Testo Gazzetta Ufficiale, serie generale 70/2020

Guida dell'Agenzia dell'Entrate alle misure del DL "Cura Italia"

Altre News