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Con provvedimento n. 26 del Commissario Straordinario sono apportate le modifiche del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale di seguito riportate:
- il vigente testo dell'art. 1.15.3 viene sostituito dal seguente: "Di norma, nelle competizioni di danza sportiva dovrà essere utilizzata la votazione palese, fermo restando l'utilizzo del sistema skating.";*
- il vigente testo dell'art. 1.19.2 viene sostituito dal seguente: "Qualora nelle Gare Federali il Collegio dei Giudici sarà composto da meno di 7 (5 nelle Danze Artistiche) Giudici abilitati da parte della FIDS, nella specialità oggetto della competizione, la medesima non si potrà svolgere e, in caso di svolgimento, non sarà omologato il risultato finale, salvo i casi in cui vengano richieste ed ottenute deroghe per comprovati motivi di necessità ed urgenza.
Nelle predette competizioni, il Giudice di Gara, in ossequio ai principi già indicati nel Codice Etico e Deontologico, è tenuto a dichiarare preventivamente al Direttore di Gara legami di parentela o affinità fino al 2° grado oppure relazioni personali, o di interesse (rapporti di lavoro e didattici, appartenenza alla stessa ASA), con altri giudici e con gli atleti ed in questi casi il Direttore di Gara procederà alla sostituzione del predetto Giudice. In caso di inosservanza della predetta norma, il Giudice di gara sarà sottoposto a procedimento disciplinare.".
* Tale norma entrerà compiutamente a regime appena verificata la tempistica e le modalità di attuazione.
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| Ultimo aggiornamento ( venerdì 08 aprile 2011 ) |